martedì 25 febbraio 2014

Trascrivibilitá dell'usucapione a seguito di mediazione - studio del Notariato


Ancora un approfondimento sulla trascrivibilitá dell'accordo raggiunto in mediazione in materia di usucapione. Si segnala questo link al sito Mondo ADR che tratta approfonditamente l'argomento, anche in riferimento ad un recente studio del Consiglio Nazionale del Notariato.

giovedì 20 febbraio 2014

E' uscito il libro "Guerre Condominiali" !!!!!


Oggi é uscito il libro "Guerre Condominiali -  La mediazione come opportunità", edito da Primiceri Editore, con la preziosa prefazione di Paolo Frediani e scritto a sei mani da Luca Bini, Claudia Caravati e Simone Scartabelli.
Il libro costituisce un vero e proprio manuale di sopravvivenza per il condomino e per l'amministratore che, con un linguaggio adatto anche ai non esperti, fornisce gli strumenti per comprendere i compiti ed i doveri dell'amministratore e dei condomini stessi, oltre i suggerimenti utili e necessari per affrontare i conflitti ed ottenere consensi. 

La scelta insolita degli autori é stata quella di scrivere un racconto di ordinaria vita condominiale, facendolo diventare spunto per approfondimenti e commenti.
Per chi volesse altre informazioni od acquistare il libro é possibile collegarsi al sito della casa editrice

mercoledì 19 febbraio 2014

Modifica della Dichiarazione di successione dopo l'avviso di rettifica (Cass. n. 23000/2012)



Segnaliamo la Sentenza della Corte di Cassazione 23000 del 2012, con la quale viene stabilita la possibilità, per il contribuente, di modificare, in fase contenziosa, il valore dei cespiti originariamente dichiarato in dichiarazione di successione.
Si allega il link 

domenica 16 febbraio 2014

Video "Geometra: una professione da scoprire e da riscoprire"


"Geometra: una professione da scoprire e da riscoprire": con questo titolo il Collegio dei Geometri e Geometri laureati della provincia di Siena ha prodotto un video e lo ha diffuso su YouTube, mostrando come il Geometra opera nei propri ambiti lavorativi e più precisamente  nella progettazione e direzione dei lavori, sicurezza in cantiere, rilievi topografici, valutazioni immobiliari, consulenze tecnico-legali, efficienza energetica e amministrazione di beni immobili. Il filmato sarà particolarmente utile alle ragazze ed ai ragazzi che stanno frequentando le scuole medie e sono in procinto di scegliere una scuola superiore per continuata gli studi. Diplomarsi nel corso "CAT" (Costruzioni, ambiente, territorio) degli istituti tecnici da la possibilità, dopo l'abilitazione alla professione, di diventare geometri e svolgere questa importante attività.

venerdì 14 febbraio 2014

Accordo di mediazione che accerta l'usucapione - Possibilità di trascrizione

(studio Consiglio Nazionale del Notariato 31.1.2014 n. 718-2013/C)


Secondo il nuovo numero 12-bis dell'art. 2643 co. 1 c.c. (introdotto dall'art. 84-bis co. 1 del DL 69/2013) possono essere trascritti gli accordi di mediazione che accertano l'usucapione con la sottoscrizione del processo verbale autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
In merito, il Consiglio Nazionale del Notariato, nello studio 31.1.2014 n. 718-2013/C, ha precisato che la pubblicità, ai sensi della nuova disposizione, ha l'effetto dichiarativo di cui all'art. 2644 c.c., e cioè l'accordo di mediazione può essere opponibile ai terzi qualora però sussista una continua catena di trascrizioni risalendo all'indietro dall'attuale avente causa a ogni precedente dante causa.
Nel caso in cui, invece, il soggetto che ha subito l'usucapione e che ha sottoscritto l'accordo di mediazione non risulti legittimato in base a un titolo debitamente trascritto nei registri immobiliari, non sussiste la continuità di trascrizioni e, dunque, la trascrizione dell'accordo di mediazione ha solo un mero effetto "prenotativo". Pertanto, l’accordo di mediazione sarà opponibile ai terzi solo nel momento in cui la catena delle trascrizioni venga ricomposta con la trascrizione anche dell'acquisto del soggetto che ha ammesso, a suo svantaggio, il compimento dell'usucapione.

lunedì 10 febbraio 2014

Ristrutturazione e detrazioni fiscali:risposta a interrogazioneparlamentare 22.1.2014 n. 5-01866

Interventi che comportano la ricostruzione di edifici - Spettanza della detrazione - Condizioni

DPR 380/2001 art. 3
La definizione di “ristrutturazione edilizia”, come modificata dal  DL 69/2013, implica l’applicabilità  della detrazione  IRPEF per le ristrutturazioni edilizie anche agli interventi che consistono nella demolizione di un immobile e nella ricostruzione di esso mantenendone la volumetria originaria ma modificando la sagoma.

Nuova definizione di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione
In proposito, rispondendo all’interrogazione parlamentare 5-01866/2014, è stato chiarito che rientra nella nuova nozione di ristrutturazione edilizia attuata mediante demolizione e fedele ricostruzione anche lo spostamento di lieve entità del nuovo edificio rispetto al sedime originario.

Spostamento del sedime originario conservando la volumetria
A seguito dell’entrata in vigore, il 21.8.2013, della nuova definizione di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione (recata dal novellato art. 3 co. 1 lett. d) del DPR 380/2001), la sagoma dell’edificio ha perso rilevanza al fine di inquadrare la ristrutturazione, mentre ha rilievo solo il rispetto dell’originaria volumetria.
Ne deriva che si configura una ristrutturazione anche ove la sagoma sia modificata e persino traslata altrove, purché la volumetria sia rispettata.

Immobili vincolati
Solo per gli immobili sottoposti a vincolo ex DLgs. 42/2004, oltre alla volumetria, rileva anche la sagoma al fine di considerare “ristrutturazione edilizia” (e non “nuova costruzione”) la demolizione seguita da ricostruzione.

Effetti fiscali
La nuova definizione di “ristrutturazione edilizia” è passibile di determinare effetti anche in materia fiscale, nell’ambito, ad esempio, della detrazione IRPEF/IRES per il risparmio energetico. Così, come riconosciuto dall’ENEA nella FAQ 68-bis, possono godere della detrazione anche gli interventi di ristrutturazione consistenti nella demolizione e ricostruzione, anche ove non sia rispettata la sagoma originaria dell’edificio, ma solo la sua volumetria.
Baruzzi - Bonus da ristrutturazione anche con lieve spostamento dal sedime originario - Il Quotidiano del Commercialista del
6.2.2014
Interrogazione parlamentare 22.1.2014 n. 5-01866 - www.eutekne.it
Risposta ENEA 24.10.2013 n. 68-bis - www.eutekne.it

venerdì 7 febbraio 2014

TAR Campania: I balconi vanno computati nelle distanze tra edifici


Riportiamo dal sito www.edilportale.it:



"I balconi devono essere computati nelle distanze tra costruzioni mentre i parcheggi, anche se realizzati in deroga agli strumenti urbanistici, non rientrano nella volumetria degli edifici. Lo ha stabilito il Tar della Campania con la sentenza 506/2014Secondo il Tribunale Amministrativo, i balconi di apprezzabile profondità e ampiezza rientrano tra i corpi di fabbrica computabili nelle istanze tra costruzioni. Nel calcolo devono essere considerati tutti gli elementi costruttivi, anche accessori, a meno che non si tratti di sporti di piccole dimensioni o con funzione decorativa.

Per quanto riguarda le autorimesse, il Tar  ha affermato che la realizzazione dei parcheggi pertinenziali in deroga agli strumenti urbanistici è possibile non solo nel sottosuolo, ma anche al pianterreno dei fabbricati e che non devono essere computati nel calcolo della volumetria o della superficie per cui deve essere richiesto il titolo abilitativo.
Il Tribunale Amministrativo si è pronunciato su un ricorso presentato da un soggetto che si era visto negare il permesso di costruire per la realizzazione di un fabbricato per civile abitazione in quanto la cubatura richiesta era superiore a quella prevista dallo strumento urbanistico comunale.
Dopo una serie di rilievi sulle altre costruzioni presenti, il Tar ha annullato i permessi di costruire con i quali erano state violate le norme sulle distanze e ha escluso i parcheggi dalla volumetria complessiva realizzata e realizzabile."

lunedì 3 febbraio 2014

Corsi Certificatori Energetici ed APE nei contratti

Con alcuni emendamenti  approvati dalle Commissioni Attivitá produttive e Finanze in sede di DDL Destinazione Italia, sono state introdotte alcune variazioni in merito ai corsi per certificatori energetici ed all'allegazione degli APE ai contratti. La nuova durata minima del corso per qualificarsi come certificatore energetico degli edifici sarà di 80 ore (la durata originaria era di 64 ore);  dall’obbligo di frequentare detto corso sono esclusi, oltre alle figure già precedentemente citate, i laureati in ingegneria aerospaziale e astronautica, biomedica, dell’automazione, delle telecomunicazioni, elettronica, informatica e navale; pianificazione territoriale urbanistica e ambientale; scienze e tecnologie della chimica industriale, oltre i diplomati in aeronautica, energia nucleare, metallurgia, navalmeccanica, metalmeccanica.
Viene poi precisato che il tecnico abilitato che sia dipendente e operi per conto di enti pubblici o di organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell’energia e dell’edilizia, rispetti il requisito di indipendenza in quanto compreso nelle finalità istituzionali di perseguimento di obiettivi di interesse pubblico, proprie di tali enti ed organismi.
In quanto ai contratti di compravendita e affitto stipulati senza l’APE, gli stessi saranno ritenuti validi con l'obbligo di presentare l’APE  entro 45 giorni dalla stipula del contratto, pena una sanzione pecuniaria  da 3mila a 18mila euro.