sabato 30 aprile 2016

Fori di areazione ed alterazione architettonica della facciata esterna (Fonte condominioweb.com)

Il condòmino, di propria iniziativa, realizza dei fori di areazione per i propri locali coprendoli con griglie visibili sulla facciata esterna dello stabile? È consentito un intervento del genere?
Della questione si è occupato il Tribunale di Milano con la sentenza n. 13202 del 24 novembre 2015.
Nel caso specifico, una s.r.l. realizzava una serie di fori circolari di areazione con griglie di colore bianco visibili all'esterno dell'edificio. Il condominio riteneva tali opere illegittime e ne chiede la rimozione. Anzitutto, perché contrarie al regolamento condominiale contrattuale, che vieta qualsiasi opera esterna che modifichi l'architettura, l'estetica e la simmetria del fabbricato; più in generale, perché i lavori alterano il decoro architettonico dello stabile. A fronte del rifiuto della proprietaria, il condominio si rivolgeva al tribunale.
Il decoro architettonico è “insieme delle linee e delle strutture ornamentali che rappresentano la nota dominante dello stabile e che imprimono alle varie parti dell'edificio, nonché all'edificio stesso nel suo insieme, una sua determinata armonia fisionomica architettonico dello stabile”. Si tratta dunque di un bene comunea tutti i condòmini (ai sensi dell'art. 1117 c.c.), come tale non modificabile per iniziativa del singolo proprietario. Ogni intervento che coinvolge il decoro architettonico va deliberato dall'assemblea, secondo le maggioranze richieste dalla legge.
Ciò premesso, nel caso in esame il tribunale ha accertato che i fori di areazione realizzati sulle facciate e ben visibili all'esterno hanno irrimediabilmente compromesso il decoro architettonico dello stabile.
Tale conclusione non può essere messa in discussione dal fatto che la facciata fosse già stata interessata, in passato, da altri interventi,che ne avevano snaturato le linee originarie. Infatti, “la contrarietà di un certo intervento con il decoro architettonico dell'edificio che tale intervento subisca (…) non viene meno per il fatto che il decoro architettonico sia già stato gravemente compromesso daprecedenti interventi sull'immobile o dal fatto che lo stabile interessato non abbia un particolare pregio artistico né presenti pregnanti linee architettoniche, bastando a tal uopo che l'intervento denunciato si rifletta negativamente sull'aspetto armonicodell'edificio” (Cass. n. 14455 del 19.06.2009).
Nel caso in esame, poi, i lavori risultano anche contrari all'art. 11 del regolamento condominiale che, come detto, vieta espressamente qualsiasi opera esterna che modifichi l'architettura, l'estetica e la simmetria del fabbricato. Divieti del genere, di natura contrattuale, possono essere superati solo ottenendo il consenso unanime di tutti i condòmini ai lavori che si vogliono realizzare sulla facciata.
Il tribunale ha dunque condannato la s.r.l. al ripristino dell'originario stato delle facciate condominiali, mediante la rimozione di tutti i foricircolari di areazione realizzati sulle facciate e l'applicazione di nuove lastre di marmodi travertino dello stesso tipo e qualità di quelle perforate. Niente risarcimento dei danni, invece, perché il giudice ha ritenuto l'intervento di ripristino idoneo a risarcire in forma specifica tutti i pregiudizi subiti dal condominio.
Un'ultima annotazione. La competenza per la soluzione delle controversie in tema di decoro architettonico spetta al Tribunale, e non al Giudice di Pace. In questi casi, infatti, si discute dell'esistenza stessa dei diritto di un condomino all'uso del bene o del servizio condominiale e sul potere dell'assemblea di consentirlo (da ultimo, Cass. civ. n. 8941 del 19.04.2011).


Fonte http://www.condominioweb.com/fori-di-areazione-sulla-facciata-e-alterazione-del-decoro.12508#ixzz42XSmQL5Y
www.condominioweb.com 

giovedì 21 aprile 2016

Condominio: no all'ascensore esterno se limita la visuale Fonte: www.StudioCataldi.it

La Cassazione ricorda che i poteri dell'assemblea trovano un limite invalicabile nell'intangibilità della sfera di proprietà del singolo proprietario
Nel condominio di edifici, l'assemblea è autorizzata ad esercitare numerosi poteri, tassativamente fissati dal codice civile.
Nel farlo, però, non deve dimenticare di rispettare dei limiti invalicabili. Uno di questi? Non invadere la sfera di proprietà dei singoli condomini.
Con la sentenza numero 4726/2016, depositata il 10 marzo (qui sotto allegata), la Corte di Cassazione ha infatti ritenuto nulla una delibera assembleare con la quale era stata approvata la costruzione di un ascensore esterno, poiché la gabbia di questo limitava la visuale di uno dei proprietari.
Più in particolare i giudici hanno affermato che l'intangibilità della sfera di proprietà dei singoli condomini riguarda sia le cose comuni sia le cose esclusive e può essere superata solo se vi è stata una specifica accettazionenei singoli atti di acquisto o mediante l'approvazione di un regolamento condominiale che la preveda.
Non bisogna poi dimenticare che ai sensi dell'articolo 1102 del codice civile, l'uso della cosa comune è sottoposto al divieto per ciascun partecipante di alterare la destinazione della stessa e impedire agli altri di farne un uso secondo il loro diritto.
Le attività innovatrici, insomma, sono consentite solo in quanto non alterino la destinazione della cosa comune né ostacolino il pari uso secondo il diritto di ciascuno.
Peraltro, dato che la delibera che viola tale principio non è solo annullabile ma nulla, con riferimento ad essa non trova applicazione il rimedio che l'articolo 1137 c.c. offre per l'impugnazione delle delibere condominiali.
Con buona pace del condominio, la condanna alla demolizione del manufatto e al risarcimento del danno cagionato supera anche il vaglio della Cassazione.

Fonte: Condominio: no all'ascensore esterno se limita la visuale 
(www.StudioCataldi.it) 

lunedì 11 aprile 2016

I condomini minimi possono usufruire della detrazione IRPEF senza codice fiscale Fonte condominioweb.com

L'Agenzia delle Entrate ha riconsiderato la peculiarità organizzativa e strutturale del "condominio minimo", svincolandola all'esigenza di dotarlo di un codice fiscale
Con circolare 21 maggio 2014, n. 11/E (paragrafo 4.3), l'Agenzia delle Entrate ha precisato che in presenza di un "condominio minimo", e cioè di un edificio composto da un numero non superiore a otto condomini (prima delle modifiche apportate dalla legge n. 220 del 2012 all'articolo 1129 c.c. il riferimento era a quattro condòmini), rimangono applicabili le norme civilistiche sul condominio, ad eccezione degli articoli 1129 e 1138 c.c., che disciplinano, rispettivamente, la nomina dell'amministratore (nonché l'obbligo da parte di quest'ultimo di apertura di un apposito conto corrente intestato al condominio) e il regolamento di condominio (necessario in caso di più di dieci condomini).
Allo stesso modo, il predetto Agente ha ricordato che per gli interventi realizzati sulle parti comuni di tali edifici residenziali, la fruizione dell'agevolazione rimaneva subordinata - e ciò, bene inteso, fin dall'entrata in vigore della legge n. 449 del 1997 (che ha introdotto la detrazione in esame) - alla circostanza che il condominio sia intestatario delle fatture ed esegua, nella persona dell'amministratore o di uno dei condòmini, tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa, compreso quello propedeutico della richiesta del codice fiscale.
Ci si è chiesti allora se la fruizione della detrazione nei condomini minimi rimanga subordinata, anche per il nuovo periodo di riferimento,alla cura di questo ultimo adempimento.
L'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n 74/E del 02 febbraio 2016 ha dato risposta al quesito, cambiando la prassi che si è seguita sino ad oggi.
L'esigenza di semplificare gli adempimenti dei contribuenti ha, in particolare, condotto a riconsiderare le istruzioni precedentemente fornite, enfatizzandosi la peculiarità strutturale dei condomini minimi e le modalità con cui essi vengono in genere autogestiti dai singoli partecipanti.
Ed invero, nel presupposto che il pagamento sia stato effettuato mediante l'apposito bonifico bancario/postale e che, quindi, non vi sia stato pregiudizio al rispetto da parte delle banche e di Poste Italiane Spa dell'obbligo di operare la ritenuta disposta dall'art. 25 del D.L. n. 78 del 2010 all'atto dell'accredito del pagamento, l'Agenzia delle Entrate ritiene, a questo punto e per tali fattispecie, che non sia più necessario acquisire il codice fiscale del condominio.
Nel qual caso, per beneficiare della detrazione per gli interventi edilizi e per gli interventi di riqualificazione energetica realizzati su parti comuni di un condominio minimo, i condòmini, per la quota di spettanza, possono inserire nei modelli di dichiarazione le spese sostenute utilizzando il codice fiscale del condòmino che ha effettuato il relativo bonifico.
In sede di eventuale controllo - ricorda sempre la risoluzione - il condòmino/contribuente sarà poi tenuto a dimostrare che gli interventi sono stati effettuati su parti comuni dell'edificio, e, laddove si avvalga dell'assistenza fiscale, è tenuto ad esibire, a monte, ai CAF o agli intermediari abilitati, oltre alla documentazione ordinariamente richiesta per comprovare il diritto alla agevolazione, una autocertificazione che attesti la natura dei lavori effettuati e indichi i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio.


Fonte http://www.condominioweb.com/condominio-minimo-svilcolato-dal-codice-fiscale.12507#ixzz42XXm0KM1
www.condominioweb.com 

mercoledì 6 aprile 2016

"La contabilità condominiale" - nuovo manuale sulla contabilità del condominio edito da Altalex editore


Una volta tanto ci facciamo un po' di pubblicità….. volevamo segnalare che è uscito il manuale "La contabilità condominiale", inserito nella collana InDiritto di Altalex editore, curato da Simone Berti, Simone Scartabelli, Claudia Caravati e Pietro Fruzzetti. Il manuale tratta la gestione “contabile” del condominio, con l’utilizzo delle nuove tecnologie e dello strumento dei social.
La riforma del condominio, introdotta dalla L. n. 220/2012 ed entrata in vigore il 18/06/2013, ha portato alcune innovazioni nell’articolato del Codice Civile e sono state previste conseguenze all’inosservanza del novellato che portano al mancato rinnovo del mandato dell’amministratore condominiale od alla sua revoca. L'art. 1129 c.c. ha reso necessario il principio della tracciabilità delle somme di gestione condominiale. È stata data la possibilità alla pubblica amministrazione di chiedere documentazione e dati propri della gestione contabile del condominio, esercitando così un più diretto potere di controllo e verifica.
L’intento che gli autori si sono prefissi è stato proprio quello di “parlare la stessa lingua” di chi lo leggerà, identificandosi in chi si imbatte nelle problematiche che l’amministratore condominiale 3.0 affronta ogni giorno nella propria attività lavorativa.

Il manuale in versione ebook è acquistabile al link che segue: 

http://shop.wki.it/Altalex_Editore/eBook/eBook_La_contabilita_condominiale_s580632.aspx?utm_source=utilla.it&utm_medium=referral&utm_content=resupage&utm_campaign=shopwki